Art. 26.
(Prerogative esclusive del consiglio regionale).

      1. Non possono essere esercitate dalla giunta regionale, né in via di urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del consiglio regionale.
      2. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce le modalità con cui la giunta regionale, in casi straordinari di necessità e urgenza, può sollecitare l'esame di provvedimenti specifici.